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Autore: Maria Grazia Pinardi 23 ago, 2021
I presupposti necessari per poter passare a perdita un credito sono la certezza e la definitività della irrecuperabilità (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 10.05.2002 ed art. 101, comma 5, Tuir,Cassazione n. 20450/2011; Cassazione n. 11329/2011 ). Quando, quindi, è possibile passare a perdita un credito, recuperando l'IVA? In estrema sintesi questi i casi, desunti dalle norme in vigore o dalle sentenze in argomento: - quando il credito è di modesta entità ( ovvero di importo inferiore ad euro 2500 euro per le piccole e medie imprese e ad euro 5000 per quelle di più rilevante dimensione -volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro-) e sono passati più di sei mesi dalla sua maturazione; - quando la procedura esecutiva individuale è rimasta infruttuosa (pignoramenti negativi, beni rimasti invenduti, incapienza del patrimonio, impossibilità di notificare gli atti); -quando l'antieconomicità dell'inizio o della prosecuzione della azione esecutiva sia attestato da un legale incaricato della procedura di recupero; - quando il debitore sia stato denunciato per truffa; - quando sia stato emesso decreto di accertamento di irreperibilità o latitanza del debitore; - quando al debitore siano stati revocati gli affidamenti e dei finanziamenti da parte delle banche; - in esito ad una cessione pro soluto del credito ad una banca od ad altro soggetto intermediario finanziario vigilato (no agenzie di recupero!). Non sempre, tuttavia, la deducibilità è pacifica, in particolare non lo è se la cessione pro-soluto del credito avviene ad un prezzo simbolico e in assenza di prova di qualsiasi tentativo di esazione prima della cessione; - In esito ad una transazione col debitore od ad un atto di rinuncia del credito (collegato alla situazione patrimoniale del debitore o all'esigenza di continuare i rapporti commerciali); -quando il debitore è deceduto in assenza di eredi o in quando questi hanno rinunciato all'eredità; - quando il credito si è prescritto; -quando il debitore è stato assogettato ad una procedura concorsuale o ha concluso un accordo di ristrutturazione del debito omologato o un piano attestato ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare. Si ricorda che il Decreto Sostegni bis ( articolo 18 D.L. 73/2021 ), ha anticipato la possibilità di recuperare l’Iva relativa alle fatture emesse verso clienti assoggettati a procedure concorsuali dichiarate dopo il 26 maggio 2021, mediante emissione immediata della nota di variazione in diminuzione a partire dalla data: della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per le procedure di data anteriore, resta la recuperabilità dell'IVA ( e la possibilità di portare a perdita il credito) solo dopo la dichiarazione di esecutività del piano di riparto (per la parte di credito non attribuito) ovvero, ove non vi sia stato alcun piano, dopo il decreto di chiusura del fallimento. Rammentiamo come sia fondamentale che la disamina della deducibilità del credito sia effettuata con l'assistenza di un legale esperto che rinvenga gli elementi richiesti dalla legge. Anche di recente, infatti, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 743 del 19.01.2021 ha reso definitivo il recupero a tassazione operato dall’AdE, nel caso di una SRL che si era era limitata a inoltrare richieste scritte alla debitrice, ritenendo inopportuno l’esercizio di azioni legali volte al recupero del credito, tenendo, ad avviso dei verificatori, un comportamento che non poteva legittimare la detrazione della perdita dal reddito d’impresa. La Cassazione ha spiegato che qualora si tratti di perdita derivante da rinuncia al credito occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva irrecuperabilità del credito , poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità , indeducibili ai fini fiscali. Ha sancito, inoltre, che se il creditore rimane inerte e non tenta il recupero del suo credito, non possono ritenersi esistenti elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante. 
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