Giornalisti, Facebook e commenti dei lettori: quando scatta la responsabilità?

7 maggio 2026

commenti sotto ai post: quale responsabilità?

1. Il punto di partenza: nessuna responsabilità automatica.

Quando un giornalista pubblica un articolo sul proprio profilo o pagina Facebook, i commenti dei lettori non diventano automaticamente a lui attribuibili dal punto di vista risarcitorio e/o penale.

La Cassazione ha chiarito che il gestore di un sito o blog – e, per analogia, l’amministratore di una pagina social – risponde dei contenuti diffamatori pubblicati da terzi solo se, dopo averne conosciuto il carattere lesivo, non li rimuove tempestivamente. In tal caso, la sua inerzia è letta come “consapevole condivisione” del contenuto e concorso nella sua diffusione.

Il principio è espresso, tra le altre, da:

  • Cass. pen., Sez. V, 20 marzo 2019, n. 12546
  • Cass. pen., Sez. V, 24 febbraio 2021, n. 7220
  • Cass. pen., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 13436
  • Cass. pen., Sez. V, 1 dicembre 2022, n. 45680

La Cassazione esclude, inoltre, l’applicazione dell’art. 57 c.p. (omesso controllo) a blog, forum e social non qualificabili come testate, spostando il baricentro sulla responsabilità da concorso: non c’è un dovere di “vigilanza preventiva”, ma può esserci responsabilità se si tollerano consapevolmente contenuti illeciti.

2. Il caso Facebook: cosa dicono i giudici italiani

I tribunali hanno già applicato questi principi ai social network:

  • Trib. Pescara, 10 giugno 2022, n. 778
    L’amministratore di un gruppo Facebook è stato ritenuto responsabile dei post offensivi degli utenti quando, pur potendo rimuoverli, li ha lasciati online e addirittura ha messo “mi piace”: un comportamento letto come adesione al contenuto lesivo, in linea con Cass. pen. n. 12546/2019.
  • Trib. Trani (pagina Facebook di testata):
    Responsabilità della società editrice, quale amministratrice della pagina della testata, per commenti diffamatori di utenti sotto gli articoli condivisi, anche qui valorizzando il potere di rimozione e l’inerzia a fronte di contenuti manifestamente lesivi.
  • Trib. Torino (casi analoghi):
    Responsabilità del gestore della pagina che, pur consapevole del carattere diffamatorio di alcuni commenti, li ha mantenuti online e ha alimentato il dibattito senza alcuna moderazione.

La regola che ne emerge è chiara: non è responsabile chi non sa, né poteva ragionevolmente sapere, ma chi sa e non interviene.

3. Critica politica, social e linea di confine con la diffamazione

Per i giornalisti che seguono la politica locale, il problema è particolarmente delicato: sui social il linguaggio è spesso duro, talvolta al limite.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, riconosce un’ampia tutela alla critica politica, anche su Facebook:

  • la critica è un giudizio di valore, per il quale è sufficiente un “nucleo fattuale” vero o ragionevolmente ritenuto tale;
  • sono ammessi toni aspri, ironici, figurati;
  • il limite è rappresentato dall’attacco personale gratuito, sganciato da fatti e privo di utilità nel discorso pubblico.

Fra le decisioni più significative:

  • Cass. pen., Sez. V, 14 settembre 2020, n. 31263
  • Cass. pen., Sez. V, 10 febbraio 2026, n. 5359
  • Cass. pen., Sez. V, 1 febbraio 2024, n. 4563
  • Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2024, n. 33994
  • Trib. Milano, Sez. I, 28 gennaio 2022, n. 693

Per i soggetti che esercitano poteri pubblici (come i politici), il margine di tolleranza è maggiore: si tratta di “materia di interesse pubblico” ai sensi dell’art. 10 CEDU e le restrizioni alla libertà di espressione devono restare eccezionali.

4. Cosa dice la Corte EDU sui commenti di terzi

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha tracciato criteri molto utili anche per chi gestisce pagine Facebook nelle seguenti decisioni:

  • Delfi AS c. Estonia, Grande Camera, 16 giugno 2015, n. 64569/09
    Responsabilità di un grande portale di notizie a fini commerciali per commenti anonimi gravemente diffamatori e di hate speech, in assenza di adeguati sistemi di moderazione.
  • MTE e Index Zrt c. Ungheria, 2 febbraio 2016, n. 22947/13
    Attenzione a non estendere automaticamente il modello Delfi a realtà di dimensioni e natura diverse; occorre bilanciare con la libertà di espressione.
  • Pihl c. Svezia, 7 febbraio 2017, n. 74742/14
    Nessuna responsabilità del gestore quando, ricevuta la segnalazione di un commento diffamatorio, lo rimuove entro un termine ragionevole. La Corte esclude un obbligo di controllo preventivo generalizzato.
  • Sanchez c. Francia, Grande Camera, 15 maggio 2023, n. 45581/15
    Condanna di un politico per non aver rimosso commenti di terzi contenenti espressioni razziste e di incitamento all’odio sulla sua pagina Facebook, in periodo elettorale. Decisivi: natura di hate speech dei commenti, ruolo del politico e inerzia dopo la segnalazione.

Il filo conduttore è coerente con la giurisprudenza italiana: no responsabilità automatica, ma responsabilità possibile quando il titolare dell’account, venuto a conoscenza di commenti manifestamente illeciti (specie se di hate speech), non interviene per rimuoverli.

1.     quando il giornalista rischia davvero?

Per il giornalista che pubblica su Facebook contenuti critici verso un politico locale:

  • Non è responsabile in via automatica dei commenti dei lettori.
  • Può diventarlo se:
  1. viene a conoscenza di commenti manifestamente diffamatori, ingiuriosi o di hate speech (per esempio perché riceve segnalazioni anche da parte dei soggetti destinatari dei commenti);
  2. ha la possibilità tecnica di rimuoverli;
  3. non lo fa in un tempo ragionevole, o addirittura li avalla (like, rilanci, commenti di approvazione).

Al contrario, la responsabilità tende a essere esclusa se:

  • i commenti, pur vivaci, restano nel perimetro della critica politica legittima, agganciata a fatti;
  • il giornalista, ricevuta una segnalazione, si attiva prontamente per la rimozione;
  • manca prova di una sua effettiva consapevolezza del singolo commento lesivo prima dell’intervento.

6. Suggerimenti operativi per i giornalisti

Per ridurre il rischio di contenzioso (anche disciplinare, per chi è iscritto all’Ordine), è consigliabile:

  1. Adottare un regolamento dei commenti
    Pubblicare e tenere ben visibile  un regolamento per i commenti (collocandone la versione estesa in un post fissato all’inizio della pagina o  comunque, ben in luce e la versione riassunta  nella sezione informazioni della pagina) che definisca chiaramente:
  • i contenuti vietati (insulti, diffamazione, accuse infondate di reato, hate speech, minacce, ecc.);
  • la facoltà del gestore di rimuovere commenti e bloccare utenti;
  • l’assenza di controllo preventivo generalizzato;
  • la piena responsabilità dell’utente per ciò che pubblica.
  1. Moderare in modo ragionevole, non ossessivo
    Non è richiesto controllare ogni commento in tempo reale, ma:
  • monitorare i  thread più “caldi” (politica, figure pubbliche locali, temi divisivi);
  • intervenire con la rimozione quando un commento è manifestamente lesivo o viene segnalato;

Ciò in linea con la sentenze Pihl c. Svezia (7 febbraio 2017, n. 74742/14) e con Cass. pen. n. 12546/2019, n. 13436/2022, n. 45680/2022.

  1. Evitare di “avallare” commenti borderline
    Like, rilanci o commenti di approvazione rispetto a espressioni trascendenti possono essere letti come adesione (Trib. Pescara, 10 giugno 2022, n. 778).
  2. Tenere il focus sull’operato, non sulla persona
    Orientare il dibattito a valutazioni sull’operato pubblico, non a etichette degradanti sulla persona, in linea con Cass. pen., Sez. V, 10 febbraio 2026, n. 5359; Sez. V, 4 giugno 2024, n. 33994.

7. Modello di “Regolamento dei commenti” (esteso)

Di seguito un modello adattabile a pagine Facebook  o account Instagram gestite da giornalisti o testate locali.

7.1. Premessa e finalità

  1. La presente pagina Facebook o account Instagram è gestita da [NOME] ed è dedicata all’informazione e al dibattito su temi di interesse pubblico.
  2. La pagina è aperta ai commenti degli utenti, che sono incoraggiati a esprimere opinioni ed anche critiche, nel rispetto delle regole di seguito indicate.
  3. Il regolamento disciplina le condizioni di utilizzo dello spazio commenti e mira a garantire un confronto civile e conforme alla legge.

7.2. Responsabilità dei commentatori

  1. Ogni utente è unico e diretto responsabile dei contenuti che pubblica (commenti, immagini, link, ecc.), anche sotto il profilo civile e penale.
  2. I commenti esprimono esclusivamente le opinioni dei rispettivi autori e non rappresentano la posizione del gestore della pagina, salvo espressa indicazione contraria.
  3. Pubblicando un commento, l’utente dichiara di:
  • avere titolo a diffondere il contenuto;
  • non violare diritti di terzi (onore, reputazione, privacy, diritto d’autore, ecc.);
  • sollevare il gestore da ogni pretesa derivante da contenuti illeciti immessi dall’utente.

7.3. Regole di comportamento e contenuti vietati

  1. È ammessa la critica verso idee, decisioni e comportamenti di soggetti pubblici o privati, purché:
  • fondata su un nucleo fattuale riconoscibile;
  • pertinente rispetto all’argomento;
  • non degeneri in attacchi personali gratuiti.
  1. Non sono ammessi, e potranno essere rimossi senza preavviso, commenti che contengano, a titolo esemplificativo:
  • insulti personali, volgarità, turpiloquio;
  • accuse di reati o comportamenti illeciti non circostanziate e provenienti da account anonimi e/o non facilmente rintracciabili;
  • contenuti diffamatori, calunniosi o denigratori;
  • espressioni di odio, discriminazione o incitamento alla violenza basate su razza, etnia, nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale, opinioni politiche o altre condizioni personali o sociali;
  • minacce o istigazione a comportamenti violenti o illegali;
  • diffusione di dati personali di terzi senza consenso;
  • messaggi pubblicitari, spam, contenuti fuori tema;
  • link a contenuti manifestamente illeciti o lesivi di diritti di terzi.
  1. Non sono consentite condotte di  trolling sistematico (interazione provocatoria, ingannevole o sgarbata), flame (messaggio deliberatamente ostile, offensivo, aggressivo o volgare), flood (invio di  un numero elevato di messaggi, spesso ripetitivi o insensati, per intasare una chat, un forum o un canale di comunicazione) o condotte volte a disturbare o impedire un confronto ordinato.

7.4. Moderazione, rimozione e blocco

  1. Il gestore si riserva il diritto, a propria discrezione, di:
  • rimuovere, oscurare o nascondere commenti contrari al regolamento o alla legge;
  • limitare o bloccare l’accesso alla pagina a utenti che reiterino violazioni;
  • disattivare i commenti a determinati post o all’intera pagina.
  1. La moderazione avviene a posteriori e in via campionaria, compatibilmente con tempi e risorse disponibili: non è possibile un controllo preventivo e sistematico di tutti i commenti.
  2. La permanenza di un commento online non implica approvazione o condivisione del contenuto da parte del gestore.
  3. Gli utenti sono invitati a segnalare eventuali commenti illeciti o contrari al regolamento; le segnalazioni saranno valutate nel più breve tempo ragionevolmente possibile.

7.5. Limitazione di responsabilità del gestore

  1. Il gestore si impegna, una volta venuto a conoscenza di commenti manifestamente illeciti (diffamatori, ingiuriosi, di hate speech o comunque contrari alla legge), a valutarne la rimozione con sollecitudine, nei limiti delle possibilità tecniche.
  2. Fatto salvo quanto sopra, il gestore non può essere ritenuto responsabile dei contenuti generati dagli utenti:
  • in assenza di concreta e specifica conoscenza del contenuto lesivo;
  • prima che siano trascorsi tempi ragionevoli per l’intervento di rimozione dopo tale conoscenza.
  1. Il gestore non assume obblighi di:
  • controllo preventivo generalizzato sui commenti;
  • monitoraggio continuativo e ininterrotto dei contenuti immessi dagli utenti.

7.6. Utilizzo dei dati e visibilità dei commenti

  1. I commenti sono visibili al pubblico secondo le impostazioni della pagina e della piattaforma Facebook; l’utente è consapevole della possibile diffusione e indicizzazione dei contenuti.
  2. Il gestore potrà citare o condividere alcuni commenti (integrali o parziali), nel rispetto della normativa applicabile e, ove opportuno, omettendo dati non necessari.

7.7. Modifiche e accettazione

  1. Il regolamento potrà essere aggiornato; le modifiche si applicano ai commenti successivi alla pubblicazione.
  2. Pubblicare commenti implica accettazione integrale del regolamento; in caso contrario, l’utente è tenuto ad astenersi dal commentare.

 

Versione breve per la sezione “Informazioni” della pagina

Da inserire nello spazio “Informazioni”, con rinvio al regolamento esteso (ad es. post fissato in alto):

Regolamento dei commenti (versione sintetica)

I commenti su questa pagina sono benvenuti e possono esprimere critiche anche decise, purché nel rispetto delle persone e della legge.
Non sono ammessi insulti, volgarità, contenuti diffamatori, accuse di reato non circostanziate, messaggi razzisti o d’odio, minacce, istigazione alla violenza, violazioni della privacy, spam o messaggi fuori tema.

Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente di ciò che pubblica. Il gestore della pagina può rimuovere commenti ritenuti inappropriati o illeciti e limitare l’accesso agli utenti che reiterino violazioni, senza alcun obbligo di controllo preventivo su tutti i contenuti.

Per le regole complete si rinvia al “Regolamento dei commenti” esteso, pubblicato come post e fissato in alto sulla pagina.


Autore: Maria Grazia Pinardi 23 agosto 2021
I presupposti necessari per poter passare a perdita un credito sono la certezza e la definitività della irrecuperabilità (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 10.05.2002 ed art. 101, comma 5, Tuir,Cassazione n. 20450/2011; Cassazione n. 11329/2011 ). Quando, quindi, è possibile passare a perdita un credito, recuperando l'IVA? In estrema sintesi questi i casi, desunti dalle norme in vigore o dalle sentenze in argomento: - quando il credito è di modesta entità ( ovvero di importo inferiore ad euro 2500 euro per le piccole e medie imprese e ad euro 5000 per quelle di più rilevante dimensione -volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro-) e sono passati più di sei mesi dalla sua maturazione; - quando la procedura esecutiva individuale è rimasta infruttuosa (pignoramenti negativi, beni rimasti invenduti, incapienza del patrimonio, impossibilità di notificare gli atti); -quando l'antieconomicità dell'inizio o della prosecuzione della azione esecutiva sia attestato da un legale incaricato della procedura di recupero; - quando il debitore sia stato denunciato per truffa; - quando sia stato emesso decreto di accertamento di irreperibilità o latitanza del debitore; - quando al debitore siano stati revocati gli affidamenti e dei finanziamenti da parte delle banche; - in esito ad una cessione pro soluto del credito ad una banca od ad altro soggetto intermediario finanziario vigilato (no agenzie di recupero!). Non sempre, tuttavia, la deducibilità è pacifica, in particolare non lo è se la cessione pro-soluto del credito avviene ad un prezzo simbolico e in assenza di prova di qualsiasi tentativo di esazione prima della cessione; - In esito ad una transazione col debitore od ad un atto di rinuncia del credito (collegato alla situazione patrimoniale del debitore o all'esigenza di continuare i rapporti commerciali); -quando il debitore è deceduto in assenza di eredi o in quando questi hanno rinunciato all'eredità; - quando il credito si è prescritto; -quando il debitore è stato assogettato ad una procedura concorsuale o ha concluso un accordo di ristrutturazione del debito omologato o un piano attestato ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare. Si ricorda che il Decreto Sostegni bis ( articolo 18 D.L. 73/2021 ), ha anticipato la possibilità di recuperare l’Iva relativa alle fatture emesse verso clienti assoggettati a procedure concorsuali dichiarate dopo il 26 maggio 2021, mediante emissione immediata della nota di variazione in diminuzione a partire dalla data: della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per le procedure di data anteriore, resta la recuperabilità dell'IVA ( e la possibilità di portare a perdita il credito) solo dopo la dichiarazione di esecutività del piano di riparto (per la parte di credito non attribuito) ovvero, ove non vi sia stato alcun piano, dopo il decreto di chiusura del fallimento. Rammentiamo come sia fondamentale che la disamina della deducibilità del credito sia effettuata con l'assistenza di un legale esperto che rinvenga gli elementi richiesti dalla legge. Anche di recente, infatti, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 743 del 19.01.2021 ha reso definitivo il recupero a tassazione operato dall’AdE, nel caso di una SRL che si era era limitata a inoltrare richieste scritte alla debitrice, ritenendo inopportuno l’esercizio di azioni legali volte al recupero del credito, tenendo, ad avviso dei verificatori, un comportamento che non poteva legittimare la detrazione della perdita dal reddito d’impresa. La Cassazione ha spiegato che qualora si tratti di perdita derivante da rinuncia al credito occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva irrecuperabilità del credito , poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità , indeducibili ai fini fiscali. Ha sancito, inoltre, che se il creditore rimane inerte e non tenta il recupero del suo credito, non possono ritenersi esistenti elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante.